Oggiscuola, 22.2.2017
In seguito alla visualizzazione del cedolino del mese di febbraio, molti docenti si sono ritrovati di fronte a voci di spesa completamente nuove oppure ascoltate per caso, ma non comprese nel dettaglio. A fare chiarezza ci ha pensato la Gilda di Bologna che, attraverso un documento esplicativo, ha inteso proprio fare chiarezza sul Conguaglio Fondo Pensione e sul Conguaglio Fondo Credito.
Ecco il comunicato
Nel cedolino dello stipendio di febbraio, in molti casi, si trovano le indicazioni di due trattenute denominate “Conguaglio fondo pensione” con il codice a sinistra 800/390 (ritenuta che fino al 2006 veniva denominata “Applicazione legge 335/95, applicata per 4 mesi ovvero da febbraio a maggio) e “Conguaglio Fondo Credito”, codice 800/394, trattenuta effettuata per un mese (febbraio).
A cosa si riferiscono?
Conguaglio Fondo Pensione
Al momento del calcolo della pensione dei docenti e degli altri dipendenti pubblici), la base pensionabile, cioè la somma risultante dall’anzianità contributiva di ciascuno, viene maggiorata del 18%, consentendo, di conseguenza di godere di una pensione più alta. Per poter avere questa maggiorazione il legislatore ha stabilito (art. 15 della legge 724/94 finanziaria 1995), che venga effettuata una trattenuta di contributi pensionistici dell’8,75% il 18%& dello stipendio dell’anno precedente.
In altre parole, i contributi pensionistici vengono pagati non sul 100% dello stipendio di ciascun anno, ma sul 118%; i contributo relativi al 100% sono stati pagati nel corso dell’anno precedente, ogni mese, mentre i contributi relativi al 18% “aggiuntivo” vengono pagati, appunto, in 4 rate, tra febbraio e maggio, nell’anno successivo a quello di riferimento.
In realtà la somma pagata tra febbraio e maggio non corrisponde esattamente al contributo dell’8,75% sul 18% (aggiuntivo) dello stipendio. Nell’anno precedente , infatti, al docente possono essere stati corrisposti compensi accessori (ad esempio: tutte le ore eccedenti, ore di insegnanti che funzionali all’insegnamento retribuite a carico del Fondo dell’istituzione scolastica, eccetera), compensi sui quali il contributo dell’8,75% ai fini pensionistici viene fatto pagare (ma che non entrano nel calcolo della pensione se la loro sonno non supera il 18% dello stipendio).
Poichè questi contributi “andrebbero persi”, la somma pagata tra febbraio e maggio corrisponde al contributo dell’8,75% sul 18% dello stipendio, meno i contributi pensionistici pagati sui compensi accessori che non entrano nel calcolo della pensione.
Nel caso in cui (fatto rarissimo) i compenso accessori, percepiti nell’anno precedente, superino la soglia del 18%, ovviamente non è dovuto alcun conguaglio Fondo pensione e la quota di accessorio eccedente tale soglia entra a pieno titolo nella base pensionabile del docente.
Conguaglio Fondo Credito
Il discorso è analogo a quello precedente. Ai sensi dell’art. 1 comma 242 della legge 662/1196 (Legge Finanziaria 1997), infatti, anche questo tipo di trattenute (pari allo 0,35%) deve essere applicata sul 118% (e non sul 100%) delle voci retributive di carattere fisso e continuativo. Nel corso dell’anno precedente è stata applicata solo 100% dello stipendio, ora viene applicata alla “maggiorazione del 18%”. La misura della trattenuta (0,35% sul 18% delle voci retributive fisse e continuative, detratti eventuali compensi accessori), giustifica l’esiguità della somma e il conseguente recupero in un solo mese.
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Stipendio di febbraio ridotto a causa del conguaglio: ecco il documento esplicativo della Gilda ultima modifica: 2017-02-23T06:08:58+01:00 da