dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 19.2.2017
E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 la Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA. La legge è costituita da 23 articoli, così suddivisi: artt. 1-7: semplificazioni amministrative; artt. 8-10: organizzazione; artt. 11-15: personale; artt. 16-23: deleghe per la semplificazione normativa.
Il provvedimento contiene 14 importanti deleghe legislative: dirigenza pubblica, riorganizzazione dell’amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione del procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società parteicpate, anticorruzione e trasparenza. Per un commento di Francesco Verbaro clicca qui.
Per facilitare la lettura segnaliamo gli articoli di immediata attuazione della Riforma Madia: art. 3: silenzio assenso tra amministrazioni; art. 6: autotutela amministrativa; art. 12: incarichi direttivi Avvocatura dello Stato; art. 14: violenza di genere; art. 15: personale forze armate.
Scarica il testo della Legge 124/2015 (riforma della PA Madia) pubblicata in Gazzetta Ufficiale
La sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 ha giudicato incostituzionali alcune norme della Legge 124/15, obbligando di fatto il Governo a varare in tempi brevi alcuni decreti correttivi, di intesa con le Regioni. Di seguito due primi commenti alla sentenza:
- Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 sul D.Lgs. 175/16 – Alessandro Manetti
- La portata della sentenza 251/2016 della Corte Costituzionale sulla riforma Madia – Luigi De Angelis
Nel Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 sono stati approvati, in esame preliminare, due decreti correttivi del D.Lgs. 116/16 (licenziamento disciplinare) e del D.Lgs. 175/16 (TU società a partecipazione pubblica). Come indicato dalla Sentenza 251/2016, prima dell’approvazione definitiva dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Dopo l’approvazione del Decreto cd “taglialeggi”, nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 sono stati presentati i primi 11 schemi di Decreti di attuazione della Legge 124/15.
Il 15 e 30 giugno 2016 sono statai presentati due ulteriori schemi relativi alla seconda fase della Scia e al Codice di Giustizia Contabile.
Nel Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 sono stati presentati altri 4 schemi di Decreti, relativi alla riforma della Dirigenza pubblica, al nuovo assetto delle Camere di Commercio, agli Enti di ricerca e al Comitato paralimpico.
Alcuni Decreti hanno finito l’iter per l’approvazione definitiva e sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Per completare la riforma mancano ancora alcune deleghe: Testo Unico sul pubblico impiego, riforma delle Prefetture, riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni centrali, riordino del Registro automobilistico, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, criteri per la ricognizione di tutte le funzioni e competenze pubbliche (DPCM).
Rileviamo aperture (anche se poche) nei confronti del confronto con le organizzazioni sindacali (di fatto si parla di semplice informativa preventiva).
Nulla cambia in merito al decreto Brunetta.
Resta invariata la prevalenza della legge sul contratto laddove prevista esplicitamente come nella 107/2015.
Di seguito una sintesi degli articoli che interessano il comparto scuola.
- Mobilità (art 30). Il testo qui non contiene modifiche rispetto a quanto già precedentemente previsto. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione.
Si aggiunge, però, che i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto sulla mobilità, mentre sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con queste disposizioni.
- Contratti collettivi nazionali e integrativi (art 40). Si prevede ancora che, tramite appositi accordi tra l’Aran e le Confederazioni rappresentative, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
. - Novità sulle assenze. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
. - False attestazioni o certificazioni (art 55-quinquies). Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
I contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e anomale assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di anomale assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità.
. - Controlli sulle assenze (art 55-septies). Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata. L’Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
. - Nasce il Polo Unico dell’Inps per il controllo malattia. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.