Riforma formazione docenti, il testo in GU

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Nino Sabella,  Orizzonte Scuola, 17.5.2017

– Diploma specializzazione dopo primo anno FIT: chi può accedervi.
Concorso per docenti in Graduatoria di Istituto. Le fasi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo relativo al nuovo sistema di formazione e reclutamento che prevede, per diventare docenti nella scuola secondaria di I e II grado si deve superare il concorso e poi frequentare e superare il percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT).

Il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario o diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica (quest’ultimo per i futuri docenti di sostegno), oltre ad essere necessario per proseguire il percorso FIT, costituisce titolo utile per insegnare nelle scuole secondarie paritarie, sostituendo la vecchia abilitazione.

Anche la sola iscrizione al corso di specializzazione permette di insegnare nelle scuole paritarie ma per non più di tre anni dall’immatricolazione. Passati i tre anni è necessario conseguire il diploma.

L’iscrizione al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo diploma è consentita solo ai vincitori di concorso, quindi a chi frequenterà il percorso FIT?

La risposta è negativa ed è fornita dall’articolo 15 comma 3 del decreto che ha definito il nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, dove leggiamo:

“Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 9, comma 1, nell’ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.”

Il superamento del concorso, dunque, non è l’unico canale di accesso al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo diploma. Come sopra riportato, infatti, è possibile iscriversi al predetto corso in seguito al supermento di un test gestito dalle Università. Pertanto, anche chi non ha partecipato o superato il concorso ha la possibilità di conseguire il diploma di specializzazione ai fini dell’insegnamento nelle scuole paritarie.

I requisiti richiesti sono gli stessi che i candidati devono possedere per la partecipazione al concorso:

1) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma accademico di II livello;

2) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Per l’ammissione al corso di specializzazione, inoltre, è riconosciuta una priorità ai docenti che:

  • sono titolari di un contratto di supplenza nella scuola secondaria, per almeno nove ore settimanali e sulla classe di concorso interessata, presso una scuola paritaria;
  • sono stati titolari di contratti di supplenza per almeno tre anni, per almeno nove ore settimanali e sulla classe di concorso interessata, nella scuola secondaria paritaria.

L’ammissione ai corsi di specializzazione dei suddetti aspiranti docenti avviene in soprannumero rispetto ai vincitori di concorso, nei limiti dell’offerta formativa delle Università. I contingenti vengono autorizzati dal Miur in base al fabbisogno delle scuole paritarie e alla disponibilità di personale già abilitato all’insegnamento o specializzato.

Il costo del corso è a carico degli interessati.

Il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, conseguiti a seguito di iscrizione e superamento di un test gestito dalle Università, sono utili per l’insegnamento su posto comune e di sostegno nella scuola paritaria ma non danno agevolazioni nell’ambito del concorso, come si precisa al comma 6  dell’articolo 15:

“Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non dà diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.”

I docenti suddetti, dunque, qualora volessero intraprendere il percorso per entrare di ruolo nella scuola statale, dovranno partecipare al concorso, senza agevolazione alcuna, e poi seguire il percorso FIT che porta all’immissione in ruolo come tutti gli altri aspiranti docenti. Certo, chi acquisisce prima il diploma di specializzazione e poi decide di intraprendere il predetto percorso, una volta superato il concorso non riteniamo debba conseguirlo nuovamente.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Riforma formazione docenti, il testo in GU ultima modifica: 2017-05-18T04:15:51+02:00 da
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