Organico autonomia scuola primaria, come si determina: dal tempo prolungato alle pluriclassi

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  25.5.2017

– L’organico della scuola Primaria è determinato in funzione dell’organizzazione didattica, del numero di classi e del tempo scuola, come disciplinato dell’art.4 del Regolamento sul primo ciclo approvato con DPR n.89/2009.

Sono iscritti alla scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017. Possono, inoltre, essere iscritti alla scuola Primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2018.

Il tempo scuola della Primaria e’ regolato dalle disposizioni previste nel succitato Decreto dove vengono indicate le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato. E’ previsto inoltre il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

Il modello orario di 27 ore settimanali, corrisponde all’orario di insegnamento previsto nell’art.7 comma 1 del DL n. 59/2004 dove si stabilisce che “l’orario annuale delle lezioni nella scuola Primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica, è di 891 ore”, con esclusione delle attività opzionali facoltative e senza compresenze.

Il modello orario di 30 ore settimanali è comprensivo delle attività opzionali facoltative, eccedenti l’orario annuale obbligatorio, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato

In relazione alle attività opzionali facoltative, l’art.7 comma 2 del DL n.59/2004, citato nella nota ministeriale sull’organico 2017/18, stabilisce quanto segue:

Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. [….]”

Il modello orario di 40 ore settimanali corrisponde al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato e senza compresenze.

Alle famiglie possono essere proposti, quindi, i modelli orari previsti dalla normativa.

L’organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell’orario di 27 ore settimanali.

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

Ogni istituzione scolastica, nell’ esercizio dell’ autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99 e alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, può articolare il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.

Non si prevedono modifiche per quanto riguarda il tempo pieno e sono, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. L’attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell’ambito dell’organico dell’autonomia.

L’istituzione dei diversi modelli di tempo-scuola incide, quindi sulla dotazione organica di istituto che viene determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche, in relazione alle classi autorizzate.

La dotazione organica relativa alle classi funzionanti a tempo normale (modello orario di 27 ore settimanali) viene integrata con il fabbisogno di organico per l’integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.

Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all’istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell’organico di queste classi è confermata l’assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell’organico d’istituto.

In base alla nota n.21315/2017, si prevede l’utilizzo, anche nella scuola Primaria, degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero per riassorbire l’eventuale soprannumero nell’ambito dell’organico dell’autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata.

Le risorse di organico devono essere, comunque, utilizzate prioritariamente per garantire il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’ orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.

L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente. A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera, che non sia stato possibile coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

L’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Nella definizione dell’organico della scuola Primaria, come indicato nella nota n.21315/2017, sarà possibile l’attivazione delle pluriclassi solo in caso di assoluta necessità e in zone particolarmente disagiate.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di valutare opportunamente la costituzione di pluriclasse in relazione alla loro composizione. Per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, come evidenzia la succitata nota ministeriale, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso la dotazione di potenziamento dell’offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.

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Organico autonomia scuola primaria, come si determina: dal tempo prolungato alle pluriclassi ultima modifica: 2017-05-25T15:58:24+02:00 da
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