Nuovo reclutamento, vera corsa ad ostacoli per diventare docente

Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 14.4.2017

– Si può paragonare ad una corsa ad ostacoli quella organizzata dal Governo per permettere ad un cittadino di diventare insegnante della scuola pubblica secondaria.

Sia di primo, sia di secondo grado. Perché il decreto 377 – avente per titolo “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione” – fissa dei titoli d’accesso, delle prove da superare ed una lunga formazione per arrivare a meta.

Iniziamo dai titoli occorrenti per partecipare al concorso e le prove da superare.

  1. ) per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,anche raggruppate in ambiti disciplinari (art. 3 comma 2 lettera a)
  1. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione aI1istica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di cui al’articolo 4;
  2.  certificazione, tramite diploma supplemento attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo~psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
  3. attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all’articolo l0, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.
  1.  per posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria (art. 3 comma 2 lettera b)
    1. laurea, oppure diploma del1’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, carente con la classe di concorso in base al decreto di cui all’articolo 4;
    2. certificazione del possesso di almeno di 24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
    3.  attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all’articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto
  2.  per i posti di sostegno. Si può partecipare essendo in possesso dei titoli sia del punto a) sia del punto b)

Le prove previste nel bando di concorso sono le seguenti:

Tre prove di esame, quattro per il sostegno:

  1. Una prima prova scritta volta ad accertare il grado delle conoscenze del candidato sulla specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.

Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

  1.  La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

 Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere a1la prova successiva.

  1. La prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.
  2. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo di valutare  il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

 

GRADUATORIE

  1. Al termine delle prove concorsuali per i candidati che hanno superato tutte le prove, viene stilata una graduatoria di merito per ogni classe di concorso sulla base della somma dei punteggi riportati nelle singole  prove e nella valutazione dei titoli,
  2. per i candidati ai posti di sostegno la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella quarta prova e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati  nelle altre tre prove  e nella valutazione dei titoli.
  3. I candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitano preliminarmente l’opzione per una delle classi di concorso.
  4. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano successivamente l’opzione tra posto comune e posto di sostegno.
  5. Le opzioni valgono come rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili.
  6. Al termine dell’esercizio delle opzioni viene determinato, per ogni classe di concorso e, separatamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno, l’elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, in numero pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5 per cento
  7. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l’ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e tirocinio.

 

FORMAZIONE INIZIALE E TIROCINIO.

I vincitori del concorso, sotto contratto, dovranno affrontare due anni di formazione e un anno di tirocinio le condizioni normative ed economiche di detto contratto  sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Solo al terzo anno di tirocinio i docenti verranno retribuiti individualmente come un docente supplente annuale. In attesa della stipula del contratto la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al contrattista è rimessa al MIUR , che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il MEF.

Il contratto dovrà prevedere i seguenti aspetti:

  1. impegno didattico
  2. sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio;
  3. risoluzione anticipata del contratto nel caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali.

il contrattista su posto comune è tenuto:

 al termine del primo anno, a conseguire:

  1.  il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione
  2. durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;

 il contrattista su posto di sostegno è tenuto:

al termine del primo anno a conseguire:

  1.  il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione
  2. durante il secondo e il terzo anno,a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.
  3. Il corso di specializzazione per l’insegnamento secondario è a tempo pieno , corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:
  4. in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
  5.  in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.
  6. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:
    1. in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli

iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico~relazionali e relative alla didattica per l’inclusione scolastica;

  1. in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno l0 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.

Detti corsi di specializzazione, si concludono con un esame finale che tiene conto dei  risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività  formative. Il contrattista che supera l’esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.

Il percorso di formazione iniziale e tirocinio terminano con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio.

Quindi i docenti che superano tale percorso vengono immessi in ruolo attraverso una proposta di incarico

Qualora un docente non abbia concluso positivamente il percorso formativo triennale per qualunque ragione, viene riammesso alla parte residua del percorso formativo esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.

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Nuovo reclutamento, vera corsa ad ostacoli per diventare docente ultima modifica: 2017-04-14T06:32:36+02:00 da
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