di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 6.11.2016
– Una breve guida, elaborata il 2 ottobre, 2014 e che riproponiamo oggi, sulla partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola. La normativa, le differenze tra personale docente ed ATA, criteri di fruizione e obblighi sulla partecipazione.
NORMATIVA
In via generale il riferimento normativo è l’art. 64 del CCNL 29.11.2007. Per tutti i dipendenti del comparto scuola tale articolo dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e che il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
DIFFERENZE TRA PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA
Si premette che l’art. 64 non fa alcuna differenza tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “personale” che si riferisce a tutto quello in servizio.
Pertanto, il diritto all’aggiornamento/formazione spetta a tutto il personale della scuola senza esclusione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”) compreso il personale in regime di part time.
Personale docente (compresi i docenti di strumento musicale e materie artistiche)
Il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, secondo eventuali criteri di fruizione stabiliti a livello di istituto, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto.
Lo stesso diritto dei 5 giorni a titolo di formazione spetta agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche.
Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore. La partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Pertanto, i giorni di permesso si intendono 5 complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.
Personale ATA
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati.
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.
Se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie.
Pertanto, il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio.
Si noti come per il personale ATA, a differenza di quello docente, non è definito il numero di giorni di permesso consentiti per partecipare alle attività di formazione.
I permessi, quindi, sono rimessi alla valutazione del dirigente scolastico (anche in relazione ad eventuali criteri stabili a livello di istituto) che dovrà valutare le richieste in base alle esigenze di servizio (è bene che il dirigente acquisisca anche il parere del Dsga).
I CRITERI DI FRUIZIONE E L’INFORMAZIONE PREVENTIVA DEL DIRIGENTE
Come finora detto il comma 1 dell’art. 64 del CCNL comparto Scuola dispone che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.”
Il comma 13 dello stesso articolo afferma però che “A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento”;
e l’art 6/2 lettera d che “Sono materie di informazione preventiva annuale i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento”.
Pertanto, il diritto del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento si dovrà comunque “muovere” all’interno di eventuali criteri di fruizione stabiliti (inoltre, per il personale ATA, è espressamente specificato che può partecipare ai corsi di aggiornamento e formazione, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio).
per es. tra i criteri di fruizione si può prevedere la concessione del permesso prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa; se per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al docente ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d’area disciplinare poi a chi deve completare attività di formazione iniziate nell’a.s. precedente, poi a chi presenta domanda per la prima volta e così via…
Un altro criterio potrebbe riguardare il tempo di richiesta del permesso: le richieste di permesso per la formazione andranno per esempio presentate almeno tre (o cinque) giorni prima della loro effettuazione. Nel caso in cui pervengano più domande di partecipazione allo stesso corso di aggiornamento, sarà autorizzato, nel rispetto delle esigenze di servizio, il personale secondo l’ordine di presentazione della relativa richiesta e così via…
Detto questo (sia chiaro che quelli riportati sopra sono solo degli esempi), è chiaro che un eventuale rifiuto da parte del dirigente potrà essere legittimo solo se la richiesta da parte del personale di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento non sia conforme ai criteri di cui il dirigente stesso avrà dato informazione preventiva, altrimenti si configurerà come una violazione del diritto del docente sancito dall’art. 64 commi 1 e 5 del CCNL del Comparto Scuola.
Ricordiamo inoltre che ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90 le motivazioni di diniego da parte del dirigente devono essere comunicate al docente per iscritto.
L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO È DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
Si premette che non è contenuta in tutto l’art. 64 e in quelli a seguire la parola “obbligo o dovere” di partecipare ai corsi di aggiornamento/formazione.
Inoltre il corso di aggiornamento non può essere imposto unilateralmente dal Dirigente senza il parere del Collegio dei Docenti.
L’art. 65/1 del CCNL comparto Scuola dispone che “Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.”
L’art. 66 aggiunge: “In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.”
Pertanto, qualunque corso di aggiornamento proposto deve avere l’approvazione del Collegio dei docenti a cui spetta la delibera per l’istituzione del corso.
IL DOCENTE È OBBLIGATO ALLA PARTECIPAZIONE?
L’art. 29/1 del CCNL comparto Scuola afferma che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”
Una volta che il collegio delibera il corso di aggiornamento la frequenza si intende vincolante per tutti i docenti, a meno che il docente non abbia fatto rilevare e fatto inserire nel verbale che registra la seduta il suo dissenso o comunque la sua volontà a non partecipare al corso.
Pertanto, si ritiene che se il docente al momento della delibera esprima il suo non interesse alla partecipazione si deve ritenere libero dal vincolo che andrà a costituire la delibera stessa.
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