Avv. Elena Spina, Diritto Scolastico, 15.2.2017
– È il depennamento “automatico” ad essere illegittimo.
Ancora vittoria al Consiglio di Stato in materia di re-inserimento Gae dei Laureati in Scienze della Formazione.
Con ordinanza n. 587/2017 viene riconosciuta la illegittimità del provvedimento “informatico” di depennamento dalla Graduatoria ad Esaurimento, per la totale assenza di motivazione e rispetto dei principi fondamentali della legge n. 241/90.
In buona sostanza, un nuovo profilo è stato avanzato, quello che accerta l’impossibilità per l’Amministrazione di opporre il tacito diniego di iscrizione e/o inserimento nelle graduatorie medesime, consistito nell’impossibilità pratica per i depennati di riempire l’apposito form predisposto dall’Amministrazione nel proprio sito Istanze online.
Pertanto, non aver presentato la domanda di aggiornamento non potrà più essere considerato il motivo “automatico” di impossibilità di rientrare in Gae, e sarà il depennamento, se non comunicato e non motivato, ad essere automaticamente illegittimo!
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