dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, ultimo aggiornamento: 1.6.2020
– La Ministra Fedeli, ha firmato il 10 agosto 2017 il decreto che stabilisce le modalità di conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) richiesti ai laureati non abilitati all’insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per la scuola secondaria che sarà bandito nel 2018 secondo quanto indicato dai decreti attuativi della Legge 107/2015 “Buona Scuola”.
I crediti
Ai candidati saranno richiesti nel curriculum di studi almeno 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche.
L’allegato A definisce gli obiettivi formativi relativi ai 24 CFU/CFA di cui soltanto 12 possono essere acquisiti in modalità telematica di cui almeno 6 crediti devono essere acquisiti in almeno tre di questi ambiti disciplinari:
- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
- psicologia:
- antropologia;
- metodologie e tecnologie didattiche.
I crediti possono essere alternativamente conseguiti in:
- forma curricolare: crediti corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- forma aggiuntiva: crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- forma extra curricolare: crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi.
Attenzione: il conseguimento dei 24 CFU non riguarda i docenti che hanno i requisiti per partecipare alla fase transitoria prevista dal D.lgs. n. 59/2017.
La fase transitoria riguarda infatti anche chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 Cfu/Cfa non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.
La fase transitoria consentirà quindi l’accesso al ruolo, prima dell’entrata a regime del nuovo sistema, a seguenti aspiranti:
- docenti della secondaria iscritti in GaE (ai quali è riservato annualmente il 50% dei posti disponibili, sino al loro esaurimento),
- docenti inseriti nelle GM 2016 (ai quali è riservato annualmente il restante 50% dei posti disponibili, sino alla vigenza delle medesime GM),
- docenti già abilitati,
- docenti non abilitati con 3 anni almeno di servizio.
L’organizzazione dei percorsi
I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Contrariamente a quanto previsto per il concorso del 2018 ora si potranno acquisire per modalità telematica tutti i 24 CFU. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione. Il decreto indica i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali possono essere acquisiti i crediti, quali obiettivi formativi debbano conseguire studentesse e studenti universitari ed accademici affinché i relativi esami siano considerati validi per il conseguimento dei crediti stessi. In fase di prima attuazione delle novità introdotte, per favorire le studentesse e gli studenti in questo periodo transitorio, il numero degli esami ‘riconoscibili’ per i 24 cfu presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato.
I percorsi formativi, finalizzati all’acquisizione dei suddetti crediti, sono organizzati da Università e Accademie anche in convenzione tra loro e possono essere organizzati anche in maniera distinta per classi di concorso o gruppi delle stesse.
I crediti in forma aggiuntiva o extra curricolare non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario o Afam, anche se in convezione con essi.
Nell’ambito dell’acquisizione dei crediti, inoltre, possono essere riconosciuti anche crediti già conseguiti:
- nel corso degli studi universitari/accademici;
- tramite Master universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione;
- in forma extra curricolare.
I crediti, già acquisiti tramite le predette modalità, sono riconosciuti a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicati nell’Allegato A al Decreto. La loro natura è specificata nei 3 allegati al DM n. 616 del 10 agosto 2017.
L’allegato A definisce gli obiettivi formativi relativi ai 24 CFU/CFA distintamente per i 4 ambiti disciplinari:
- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
- psicologia:
- antropologia;
- metodologie e tecnologie didattiche.
L’allegato B definisce, invece, i contenuti e le attività formative relative ai settori scientifico-disciplinari dei predetti quattro ambiti disciplinari, distintamente per ciascuna classe di concorso.
L’allegato C, infine, è dedicato all’area artistica, relativamente alla quale gli obiettivi, i contenuti formativi generali e i crediti assegnabili agli ambiti di Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, Psicologia e Antropologia sono analoghi a quelli indicati nell’Allegato B.
I costi
L’ultimo decreto appena emanato dal Miur fornisce indicazioni su come e dove integrare eventualmente i propri crediti formativi universitari. Con rigorose istruzioni anche per quanto riguarda i costi da affrontare, che vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.
Va ribadito ancora che quanto sopra riferito non riguarda i docenti che parteciperanno alle procedure previste dalla fase transitoria: abilitati che saranno inseriti nelle graduatorie di merito regionali ad esaurimento, da cui poi accederanno al percorso FIT con le previste deroghe; docenti non abilitati con 3 anni almeno di servizio che parteciperanno ad un concorso riservato, per poi accedere al percorso FIT con le previste deroghe.
Fedeli
Queste le parole della Ministra Valeria Fedeli: “Con uno dei decreti attuativi della Buona Scuola abbiamo rivisto le modalità di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti temporali certi e un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare, a garantire l’elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti. Si tratta di un cambiamento molto importante che stiamo accompagnando con una apposita fase transitoria. Questo decreto è un primo importante passo per avviare il nuovo percorso”.
Altre guide:
- SPECIALE CONCORSO NEW
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- Concorso docenti scuola secondaria: ecco dove e come conseguire i 24 CFU new
- FIT
- 24 CFU
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Link utili:
- Università di Padova: http://www.unipd.it/24-cfu
. - Università di Venezia: https://www.unive.it/pag/26427/
. - Università di Ferrara
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Concorso 2020: come conseguire i 24 CFU ultima modifica: 2017-08-11T21:14:54+02:00 da