Oggiscuola, 16.4.2017
– In presenza di alunni disabili e in Comuni a rischio sismico, l’Ufficio scolastico re derogare alle specifiche normative che prevedono una limitazione numerica delle classi. un tetto massimo di alunni per classe costituisce, infatti, sia una garanzia del diri costituzionalmente previsto, sia una tutela per l’incolumità degli alunni. Questo è quanto affermato dal Tar di Napoli con la sentenza 4706/2016.
I genitori degli studenti hanno impugnato la decisione dell’amministrazione sosten dell’USR non rispettava la norma sulla tutela dei disabili che indica nel numero di 20 il t studenti per classi. Inoltre, la decisione è stata impugnata anche per violazione della prevenzione dei rischi sismici sui luoghi di lavoro che indica in 1,80 mq a disposizione p
Il Tar ha accolto il ricorso sostenendo che il limite di 20 alunni non può essere dero rappresenta “un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa”, nonché una “forma di diritto costituzionale all’istruzione”. Per quanto riguarda la questione legata alla sicu affermato che nello specifico della scuola interessata, trovandosi in area ad alto rischio non devono superare il numero di 17 alunni.
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