Alternanza, i presidi sono responsabili della formazione degli studenti

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di Franco Portelli, Il Sole 24 Ore, 12.1.2018

– Un ragazzo di 18 anni appena compiuti, iscritto a un istituto tecnico, coinvolto in un progetto di alternanza scuola-lavoro, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. Anche a seguito di fatti come questo, non mancano i dirigenti scolastici preoccupati di applicare correttamente quanto previsto dalla normativa. Come si devono comportare le scuole per realizzare le attività previste senza incorrere in eventuali sanzioni previste in tema di sicurezza sul lavoro? L’alternanza scuola-lavoro è diventata un elemento strutturale dell’offerta formativa, è inserita dentro il curricolo quindi dentro il percorso educativo stabilito per raggiungere gli obiettivi e le competenze stabilite. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei è stato introdotto il sistema duale nelle scuole.

La realizzazione delle attività previste comporta non pochi problemi per le scuole. Molti dirigenti scolastici sottovalutano la problematica relativa alla sicurezza sul lavoro, pensando che l’alternanza si configuri come una semplice attività didattica. La circolare Inail 44 del 21 novembre 2016 prevede l’assimilazione dello studente a lavoratore in quanto esposto ai medesimi rischi pur non svolgendo attività lavorativa. Da questo consegue l’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008 in quanto, in questo caso, gli studenti sono equiparati a lavoratori.

Il datore di lavoro, che nel caso specifico è il dirigente scolastico, deve assicurare che ciascun lavoratore (e dunque ciascun alunno in alternanza) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

La formazione generale compete dunque all’istituzione scolastica che deve provvedere a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008, articolo 37, comma 14-bis). In questi casi la durata delle attività è pari a 4 ore. L’alternanza scuola-lavoro prevede, infatti, la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

Tutto questo ha anche implicazioni per quanto riguarda la valutazione dei rischi. Nel documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante dovrà essere, in qualche modo, prevista la presenza di soggetti in formazione (non in apprendistato): tirocinanti, stagisti.

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Alternanza, i presidi sono responsabili della formazione degli studenti ultima modifica: 2018-01-12T06:41:25+01:00 da
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